Coronavirus in Lombardia e Veneto: i comuni coinvolti dalle ordinanze

Scuole, attività commerciali e lavorative chiuse.

Il Coronavirus continua a far paura in Lombardia mentre aumentano i provvedimenti a scopo precauzionale. E’ di poche ore fa l’invito del sindaco di Castiglione d’Adda di non uscire di casa evitando contatti sociali. Stessa indicazione anche per i cittadini di Codogno e Casalpusterlengo. Nei minuti successivi le misure restrittive, come annunciato dall’assessore regionale al Welfare Gallera, sono state estese a dieci comuni della zona. Il numero dei contagi è, ora, di 14 nel Lodigiano, a cui si aggiungono i 2 della provincia di Padova, a Vo’ Euganeo.

Coronavirus in Lombardia e Veneto: i comuni coinvolti dalle ordinanze

I tre comuni coinvolti si trovano nell’area meridionale della Lombardia, nel basso lodigiano e a circa un’ora di auto da Milano. Sono sedicimila gli abitanti di Codogno; il secondo comune più popoloso della provincia di Lodi. Castiglione d’Adda ha 4.600 abitanti mentre Casalpusterlengo è un comune di oltre 15mila abitanti, sempre in provincia di Lodi. Ma l’ordinanza sul Coronavirus riguarda anche i centri vicini, dieci in totale: Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano, per un totale di oltre cinquantamila residenti. A Castiglione il primo cittadino ha consigliato i cittadini che avvertono sintomi influenzali o respiratori a ”non recarsi in pronto soccorso, ma contattare il 112; sarà il personale medico accorso sul posto a valutare la situazione e, nel caso, procedere ai test previsti a domicilio”. Anche il comune di Piacenza ha deciso di fermare tutte le attività scolastiche.

Di seguito l’ordinanza integrale del Ministro della Salute Fontana e sottoscritta dal governatore della Lombardia Fontana:

”È resa obbligatoria la:
1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose.
2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;
3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro).
4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali.
5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione.
6) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati.
7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari.
8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.

I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori. La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali. Il Prefetto di Lodi è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.”